Il giacimento di petrolio Tempa Rossa è stato scoperto nel 1989 dall'Enterprise Oil e dalla compagnia petrolifera belga «Fina» sotto la montagna che divide il comune di Corleto Perticara da quello di Gorgoglione in Basilicata;
a seguito della fusione della Fina con la Total, la concessione petrolifera è stata trasferita alla Total che ha realizzato il primo Centro Oli in Europa ad oltre 1100 metri di altezza, attorno al quale sei pozzi petroliferi estraggono il greggio dalle profondità;
si tratta di una raffineria che separa dal greggio lo zolfo e l'idrogeno solforato, raccoglie il metano e il Gpl, e li manda verso gli oleodotti della zona;
dall'inizio della sua attività ad oggi nel Centro Oli Tempa Rossa si sono verificati purtroppo diversi incidenti;
il cattivo funzionamento dell'impianto ha provocato consistenti immissioni in atmosfera di gas come l'anidride solforosa o il monossido di carbonio altamente nocivi per la salute umana;
risulta ad oggi ancora del tutto assente un piano di ricerca, individuazione e studio delle acque di falda e delle sostanze contaminanti che hanno costretto il comune di Corleto Perticara, in più occasioni, ad emettere ordinanze con cui si vietava l'utilizzo di quelle acque per uso umano;
la regione Basilicata in data 24 febbraio 2021 riscontrati «eventi anomali» accaduti nel mese di gennaio 2021 al Centro Oli Tempa Rossa ha inflitto una sanzione pecuniaria a Total dell'importo di 30.000 euro;
il 1° marzo 2021 l'Arpa Basilicata ha rilevato che in data 13 e 14 febbraio 2021 sono state superate le soglie delle polveri, dell'anidride solforosa e dell'ossido di azoto;
infine, la regione Basilicata il 6 marzo 2021 comunicava alla Total ed alle sue consociate la richiesta di fermare l'impianto di Tempa Rossa adducendo le seguenti motivazioni:
«Al fine di assicurare ai lucani che l'impianto Centro Olio Tempa Rossa eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza» la regione ha chiesto alle società concessionaria una «fermata generale» dell'impianto che comporterà un'attività manutentiva sostanziale;
«Le società hanno condiviso la richiesta della Regione e procederanno a redigere un approfondito studio di affidabilità redatto da esperti del settore con i conseguenti interventi che saranno, appunto, effettuati durante la “fermata generale”»;
in data 20 giugno 2014 è stato rilascialo il provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 con cui è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto «Raffineria di Taranto – Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo» presentato dalla società Eni S.p.A.;
nel provvedimento sono state indicate prescrizioni da rispettare tra le quali la n. 1 che prevede «Il progetto esecutivo del Progetto Tempa Rossa dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere. Il PMA dovrà essere concordato e approvato da ARPA Puglia, con cui si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate»;
in data 23 marzo 2020 la società Eni s.p.a. ha presentato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni il report annuale descrittivo delle attività di monitoraggio onshore e offshore – Periodo: novembre 2018 – ottobre 2019, del giacimento Tempa Rossa;
in data 2 ottobre 2020 la sottocommissione Via della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas ha espresso parere negativo, assunto al prot.3103/MATTM del 6 ottobre 2020. Con detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas ha ritenuto non ottemperata la prescrizione n. 1, per la parte relativa al monitoraggio novembre 2018 – ottobre 2019, in quanto non risultano forniti dal proponente:
a) «dettaglio delle metodologie impiegate per il campionamento, il monitoraggio e le analisi relativi alla parte mare (acqua, mitili, sedimenti e benthos)»;
b) «pronunciamento da parte di ARPA Puglia sui dati di competenza relativi all'ambiente marino»;
c) «valutazione e interpretazione delle anomalie e criticità rilevate»;
nella relazione della Commissione Via-Vas, si legge che relativamente ai monitoraggi bimestrali della falda superficiale, questi sono stati realizzati in 10 piezometri. Per quanto concerne il numero di piezometri monitorati, la tipologia dei parametri considerati e gli ordini di grandezza delle concentrazioni rilevate, si registra una sostanziale continuità con quanto registrato nei monitoraggi precedenti in merito alle criticità registrate in alcuni peziometri dove sono stati rilevati valori fuori norma di idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici e alcuni metalli;
infine, la Commissione rileva che «I valori di emissione riportati mostrano frequenti superamenti dei valori del cosiddetto “bianco”, e che non consta, per quanto in atti, se il proponente abbia adottato, di concerto con la regione Puglia le modalità tecnico-gestionali necessarie a ridurre le emissioni odorigene, come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 32, “Disciplina in materia di emissioni odorigene”»;
con decreto direttoriale n. 44 del 15 febbraio 2021 con riferimento al periodo di monitoraggio novembre 2018-ottobre 2019, il Ministero della transazione ecologica ha stabilito la mancata ottemperanza della prescrizione n. 1, impartita con il decreto Via n. prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014 relativo al progetto denominato «Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di Gestione terre e rocce da scavo» da realizzarsi nel comune di Taranto (TA), proposto dalla Eni s.p.a.
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accertare e risolvere le problematiche rappresentate in premessa, al fine di garantire il diritto a un ambiente salubre per i cittadini residenti;
se, a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'Eni spa della prescrizione impartita con il decreto di valutazioni di impatto ambientale (Via) citato in premessa, relativa al piano di monitoraggio ambientale, intenda adottare le iniziative di competenza per attivare le opportune misure correttive, prevedendo la sospensione delle attività autorizzate e la riedizione del procedimento ai fini della Via.
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