Con l'art. 41 al decreto Emergenze abbiamo sanato un vuoto normativo in tema di fanghi

La norma che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è il decreto legislativo 99 del 1992. Secondo quanto disposto dal d.lgs. i fanghi ammessi per l’uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 
- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (sempre ammessi),
- delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi civili)
- delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni (tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli dei depuratori civili, ammessi solo se assimilabili a quelli civili).
Ne deriva che restano esclusi i fanghi di depurazione degli scarichi da attività produttive "non assimilabili", i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, i residui da processi di potabilizzazione, i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura. 

In questo testo, ossia il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, che riguarda, quindi, unicamente i fanghi provenienti dai depuratori civili e di quelli che per qualità sono assimilabili a quelli dei depuratori civili, non esistono i limiti per gli idrocarburi e le diossine. Nota bene: sono passati 26 anni e fino ad ora non esisteva in questa norma un limite agli idrocarburi per i fanghi provenienti dai depuratori civili e quelli assimilabili per qualità ai depuratori civili.
Esistono in natura varie miscele di idrocarburi, con caratteri fisici e chimici molto diversi tra loro. Il fatto che alla categoria idrocarburi, sia leggeri che pesanti, appartengano centinaia di composti e frazioni organiche con pesi molecolari e classificazioni di pericolosità molto diverse, rende oggettivamente complicata l’attribuzione della pericolosità a un rifiuto che contenga tale tipologia di inquinante. Gran parte degli oli minerali possono essere, potenzialmente, classificati come sostanze "cancerogene" ma non tutte le sostanze idrocarburiche sono di origine minerale e non tutti gli idrocarburi sono cancerogeni. Per questo, quando si parla di idrocarburi occorre fare riferimento ai massimi esperti della tutela ambientale (ISPRA) e sanitaria (ISS) perchè è molto facile fare confusione.

La regione che importa, anche dalla Puglia, il maggiore quantitativo di fanghi di depurazione per lo spandimento nei campi è la Lombardia che, in assenza di una disposizione nazionale che prevedesse un limite per gli idrocarburi, con una delibera della Giunta regionale dell’11 settembre 2017, ha innalzato nelle proprie linee guida i valori limite delle concentrazioni di idrocarburi e fissato un valore-limite pari a 10.000 mg per kg.
Il TAR Lombardia ha bocciato questa modifica voluta dalla regione perché la stessa non ha il potere di stabilire limiti in mancanza di una disposizione nazionale. Lo stesso Tribunale amministrativo lombardo ha anche stabilito che in mancanza di una precisa disposizione nazionale, i limiti di idrocarburi ai fanghi per spandimento (civili e assimilabili ai civili) debbano essere considerati uguali a limiti posti per i suoli. Il TAR giunge a questa conclusione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n. 27958) che si è espressa nei confronti di una società che spandeva fanghi che non provenivano dai depuratori civili e non erano neanche assimilabili!
A causa di questa sentenza del TAR che ricade sui fanghi dei depuratori civili e conseguenti assimilabili (che ribadisco si rifà a una sentenza della Cassazione che invece è su fanghi non soggetti al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, cioè a fanghi NON provenienti da depuratori civili e non potevano essere assimilabili per qualità) si è bloccato l’intero sistema industriale che segue la raccolta, il processamento e lo spandimento di fanghi di depurazione idonei all’uso agricolo: una grande emergenza!
L’ex Ministro Galletti stava per disciplinare con un decreto ministeriale (mai emanato), gli idrocarburi e le diossine nei fanghi dei depuratori civili e assimilabili ai civili e attraverso l’approvazione della conferenza Stato-Regioni, ha recepito i pareri esistenti di ISPRA e ISS.
Alcuni limiti proposti in quel testo, espressi non da un partito o da un movimento politico bensì dall’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (Ispra), e all’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (Iss), sono stati recepiti nell’art.41 del “Decreto Genova e emergenze” e nella sua conversione in legge per superare un'emergenza. 
Chi oggi chiede di NON DISCIPLINARE limiti a queste sostanze in realtà sta favorendo i padroni delle discariche che non vedono l’ora di fare business sui fanghi. Paradossalmente quindi, fanghi che potrebbero essere destinati a un sicuro e non rischioso spandimento sui campi (fino ad oggi hanno gran parte dei fanghi hanno viaggiato dal sud verso la Lombardia) andrebbero a finire paradossalmente nelle regioni dove sono presenti un gran numero di discariche come la Puglia e la Sicilia. Un vero spreco per il recupero ma soprattutto un business garantito a chi fa smaltimento!

Per l’importanza di questo argomento, così complesso e articolato, il Ministro Costa sta preparando un decreto ministeriale che modificherà la bozza dell'era Galletti e che andrà a migliorare ulteriormente la disciplina per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura grazie ad aggiornamenti dei pareri degli enti scientifici di riferimento e ai contributi di esperti. Sarà necessario prevedere metodi migliori di campionamento rispetto a quanto scritto dal precedente Governo e a avere limiti per gli inquinanti emergenti come i PFAS. 

Infine, la formula della decretazione di urgenza ha consentito di stoppare quel testo che ora va migliorato in maniera costruttiva.

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Pubblicato il: 23/10/2018 - 11:45:0


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